Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 105-ter della Costituzione, introdotto dall'articolo 5 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

      «Art. 105-quater. - La Corte di giustizia disciplinare è composta da dodici membri scelti per la metà, e in pari numero, tra i presidenti e i procuratori generali di corte d'appello, con le modalità stabilite dalla legge, e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      La Corte elegge il presidente tra i presidenti di corte d'appello.
      Spettano alla Corte i provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e dei pubblici ministeri ordinari».